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Per la vendita di servizi di viaggio, di soggiorno e di trasporto.
1. PRESUPPOSTI E CONDIZIONI
I servizi (di viaggio, di soggiorno e di trasporto) indicati nel fronte del Contratto sono forniti, salvo quanto previsto nei successivi Artt. nn. 30, 31 e 32, dalla S.r.l. CTS VIAGGI (che: · ha Sede in Roma alla Via Zoe Fontana, 10; · ha il recapito telefonico 06.441111; · è stata autorizzata all’esercizio delle attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, nonché di intermediazione nei predetti servizi, dalla Giunta Regionale del Lazio con decreto del Dipartimento VIII Regione Lazio, Determinazione n. 886 dell’11 ottobre 2000), qui di seguito chiamata “Operatore” oppure “Organizzatore”, nel presupposto e alla condizione che la persona che entra in rapporto contrattuale con l’Operatore sia, come essa stessa dichiara, Socio del Centro Turistico Studentesco e Giovanile (CTS) e in regola col versamento delle quote associative. Tale persona è qui di seguito chiamata “Socio CTS”. Infatti i servizi in oggetto -come tutti gli altri servizi dell’Operatore- sono riservati dall’Operatore (solo ed esclusivamente) ai Soci CTS.
Nell’ipotesi in cui dopo la presentazione della richiesta di servizi venisse accertato che il richiedente non è Socio CTS in regola col versamento delle quote associative, l’Operatore rifiuterà la richiesta di servizi presentatagli, addebitando al richiedente le spese in cui è incorso per la elaborazione della richiesta.
Nel caso, invece, che il difetto dei presupposti e delle condizioni in oggetto venisse accertato solo dopo la conclusione del Contratto, il Contratto stesso s’intenderà risoluto di diritto e l’Operatore dovrà essere risarcito di tutti i danni subiti.
2. SERVIZI
I servizi indicati nel fronte del Contratto possono essere relativi:
· al trasporto;
· all’alloggio;
· a servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio.
I servizi in oggetto costituiscono un “pacchetto turistico”, così come definito nell’Art. 34 del Codice del Turismo, solo nel caso in cui siano il risultato della prefissata combinazione, da chiunque e in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi innanzi menzionati e siano venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario. Agli effetti della configurazione del “pacchetto turistico” i servizi turistici non accessori al trasporto e all’alloggio devono costituire, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico stesso.
Sul fronte, inoltre, sono indicati, ove richiesti, i servizi:
· forniti da Organizzatori di Viaggio Terzi (servizi disciplinati dal successivo articolo n. 30);
· relativi alla prenotazione e al pagamento della biglietteria low cost (disciplinati dai successivi Artt. nn. 31 e 32).
3.FONTI LEGISLATIVE
Il Contratto, in relazione e con riferimento ai servizi che sono il suo oggetto, è sottoposto alle disposizioni contenute:
nella Convenzione Internazionale di Varsavia del 12 Ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, ratificata e resa esecutiva con Legge n. 841 del 19 Maggio 1932;
· nella Convenzione Internazionale di Montreal del 28 Maggio 1999 sul trasporto aereo internazionale, firmato anche dalla Comunità Europea;
· nel Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 Ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, modificato, in adeguamento alle disposizioni contenute nella predetta Convenzione di Montreal, con il Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Maggio 2002;
· nel Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 Febbraio 2004, in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione o di ritardo prolungato del volo.
· nella Convenzione Internazionale di Berna del 25 Febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, ratificata e resa esecutiva con Legge n. 806 del 2 Marzo 1963;
· nella Convenzione Internazionale di Parigi del 17 Dicembre 1962 sulla responsabilità degli albergatori, ratificata e resa esecutiva con Legge n. 316 del 10 Giugno 1978;
· nella Convenzione Internazionale di Bruxelles del 23 Aprile 1970 sul contratto di viaggio, ratificata e resa esecutiva con Legge n. 1084 del 27 Dicembre 1977;
· nel D.lgs. 23 Maggio 2011 n. 79 (“Codice del Turismo”);
· nonché nelle altre Leggi vigenti in materia.
4. DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Il Contratto è disciplinato dai Patti speciali indicati nel fronte del Contratto e da quelli generali contenuti nelle presenti Condizioni Generali, nonché, per quanto non previsto e non derogato con tali Patti, dalle disposizioni delle Leggi innanzi menzionate.
Con riguardo ai servizi forniti da Tour Operator Terzi e a quelli di prenotazione e di pagamento di biglietteria low cost valgono le specifiche disposizioni contenute nei successivi Art. nn. 30, 31 e 32.
5. SPECIFICAZIONE DEI SERVIZI
Tutte le informazioni relative ai servizi che sono oggetto del Contratto, sono specificate nel Contratto, nell’Opuscolo che è indicato nel fronte del Contratto in cui gli stessi sono riportati e illustrati, ovvero in altri mezzi di comunicazione e divulgazione forniti al Socio CTS.
Il Socio CTS dà comunque atto di aver ricevuto dall’Operatore tutte le informazioni necessarie per la presentazione della richiesta dei servizi e per la più compiuta fruizione dei servizi stessi prima della stipulazione del Contratto. In ogni caso l’Operatore si impegna a fornire al Socio CTS (in tempo utile prima dell’inizio dei servizi) tutte quelle ulteriori informazioni che in seguito fossero ritenute necessarie.
6. RICHIESTE DI SERVIZI
La richiesta di servizi è presentata dal Socio CTS utilizzando l’apposito modulo - se del caso in formato elettronico o telematico - dell’Operatore; modulo che lo stesso Socio CTS sottoscrive in calce dopo aver verificato che sia del tutto conforme alla sua volontà.
I termini per la presentazione della richiesta di servizi sono liberi, salvo quanto indicato specificamente per particolari servizi. La richiesta di servizi è subordinata alla disponibilità dei posti.
7. SERVIZI DI TRASPORTO
Per i servizi di trasporto (aereo, marittimo, ferroviario, su gomma, ecc.) l’Operatore svolge solo ed esclusivamente attività di intermediazione, quale mandatario dei Vettori, i quali stabiliscono i prezzi dei servizi in argomento, nonché i termini, le condizioni per il loro acquisto e le modalità dell’usufruizione.
Pertanto, in relazione ai servizi di trasporto indicati nel fronte del Contratto, valgono solo ed esclusivamente le norme del Vettore che è indicato nella relativa biglietteria e/o nello stesso fronte del Contratto.
Norme che, tra l’altro, stabiliscono se i Contratti per l’acquisto dei servizi di trasporto possono (o meno) essere modificati, annullati o ceduti, stabilendo, se del caso, termini, condizioni e limiti, anche in merito (in caso di modificazione o di annullamento) all’eventuale rimborso (totale o parziale) dei prezzi pagati.
Nel caso in cui la cessione del Contratto sia consentita dal Vettore, il Socio CTS può sostituire a sé un’altra persona nei rapporti derivanti dal Contratto a condizione che il cessionario sia Socio CTS, sia in regola col versamento delle quote associative, nonché soddisfi tutte le condizioni fissate per la fruizione dei servizi di trasporto acquistati.
Al riguardo il Socio CTS dà atto di aver ricevuto ogni informazione sulle norme fissate dal Vettore per i servizi di trasporto indicati nel Contratto e dichiara di nulla rilevare od opporre in merito.
Il Contratto relativo ai servizi di trasporto s’intende concluso nel momento in cui l’Operatore, verificata la disponibilità dei posti richiesti, emette la relativa biglietteria.
Sino a detto momento il Socio CTS può modificare o annullare la sua richiesta di servizi di trasporto.
In tal caso, il Socio CTS deve, però, indennizzare l’Operatore di tutte le spese da questo sostenute per l’elaborazione della richiesta e le prenotazioni (spese fissate in via forfettaria in Euro 10,00), nonché di ogni altra spesa che lo stesso dovesse sostenere a seguito della modificazione o dell’annullamento; al Socio CTS è restituito, se del caso, quanto da lui versato per l’acquisto dei servizi di trasporto, al netto degli indennizzi innanzi stabiliti.
8. SERVIZI DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO
Il Contratto relativo ai servizi di viaggio e di soggiorno s’intende concluso nel momento dell’accettazione della richiesta da parte dell’Operatore; accettazione che deve essere comunicata per iscritto - se del caso in via elettronica e/o telematica - al richiedente dall’Operatore, anche indirettamente.
ll Socio CTS può annullare la richiesta di partecipazione sino al momento in cui gli viene comunicata l’accettazione della sua richiesta.
La modificazione della richiesta di partecipazione presentata entro il predetto termine, deve essere considerata come annullamento, salvo specifici accordi scritti.
In caso di annullamento della richiesta:
· il Socio CTS è tenuto ad indennizzare l’Operatore di tutte le spese relative alla elaborazione della richiesta di partecipazione, nonché quelle che dovessero essere sostenute a seguito dell’annullamento;
· al Socio CTS è restituito quanto da lui versato della quota di partecipazione, con esclusione delle eventuali spese di prenotazione e quote di iscrizione, nonché di quanto dallo stesso dovuto per l’indennizzo innanzi stabilito.
9. QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEI SERVIZI DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO
La quota di partecipazione è stabilita dall’Operatore in base ai costi dei servizi alla data di redazione dell’Opuscolo in cui sono indicati i servizi in oggetto, ovvero, in mancanza dell’Opuscolo, alla data di sottoscrizione del Contratto.
La quota di partecipazione può essere modificata dall’Operatore soltanto a seguito e in conseguenza della variazione: dei costi di trasporto, incluso quello del carburante; dei diritti e delle tasse, quali quelle di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; · nonché dei tassi di cambio.
Nel caso in cui la quota di partecipazione venisse modificata al rialzo e la revisione fosse superiore al 10% dell’originario ammontare, il Socio CTS può recedere, senza penalità, dal Contratto dandone comunicazione scritta all’Operatore, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di due giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della revisione. In caso di recesso, al Socio CTS spettano i diritti appresso indicati.
Le quote non possono essere variate nei venti giorni che precedono la data dell’inizio del servizio.
Per la partecipazione a determinati servizi può essere previsto il versamento di spese di prenotazione e di quote di iscrizione. Tali spese e quote devono essere versate all’atto della richiesta di partecipazione e, data la loro natura, non sono mai rimborsabili.
10. PAGAMENTI
a) Nel caso in cui il Contratto sia relativo solo a servizi di trasporto (per passaggi aerei, marittimi, ferroviari, su gomma, ecc.), il Socio CTS deve versare l’intero prezzo dei servizi nel momento stesso in cui gli è comunicata (anche verbalmente) la disponibilità dei posti richiesti; in difetto di pagamento la richiesta s’intende annullata e il Socio CTS deve indennizzare l’Operatore giusta quanto innanzi stabilito.
b) Per quanto riguarda i servizi di viaggio e di soggiorno, il Socio CTS, all’atto della presentazione della relativa richiesta, deve versare, a titolo di acconto, una somma pari al 25% della quota di partecipazione, unitamente all’ammontare delle eventuali spese di prenotazione e quote d’iscrizione.
Il saldo deve essere versato non più tardi di trenta giorni liberi prima della data di inizio dei servizi. Nel caso in cui il saldo non venga versato entro il termine suindicato, il Contratto s’intende risoluto di diritto e l’Organizzatore ritiene, a titolo di penale, l’acconto versato, salvo il risarcimento di ulteriori e maggiori danni.
Se il servizio è richiesto nei trenta giorni liberi precedenti la data di inizio dei servizi, il Socio CTS, all’atto della presentazione della richiesta, deve versare, in un’unica soluzione, l’intero ammontare della quota di partecipazione, oltre alle eventuali spese di prenotazione e quote di iscrizione.
11. CESSIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO
Dopo la stipulazione del Contratto, il Socio CTS può sostituire a sé un’altra persona nei rapporti derivanti dal Contratto, a condizione che:
· il cedente si trovi nella impossibilità di fruire dei servizi;
· il cessionario sia Socio CTS, sia in regola col versamento delle quote associative, nonché soddisfi tutte le condizioni fissate per la fruizione dei servizi;
· la comunicazione della cessione pervenga per iscritto all’Operatore entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della data di inizio dei servizi;
· non ostino motivi (relativi a visti, permessi, passaporti, certificati sanitari, vaccinazioni, servizi di trasporto, servizi alberghieri, servizi a terra, ecc.) tali da rendere difficoltosa la fruizione dei servizi da parte del cessionario.
Il cedente e il cessionario sono solidalmente obbligati nei confronti dell’Operatore per il pagamento dell’eventuale saldo della quota di partecipazione, nonché di tutte le spese derivanti dalla cessione, spese che sono fissate, in via forfettaria, in Euro 40,00.
12. ANNULLAMENTI E MODIFICAZIONI DEI SERVIZI DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO CHE NON COSTITUISCONO PACCHETTI TURISTICI DA PARTE DELL’OPERATORE
L’Operatore può, dandone tempestiva comunicazione scritta, annullare, senza indennità, il Contratto, totalmente o parzialmente, prima o durante l’esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 10 della Convenzione Internazionale di Bruxelles.
In caso di annullamento del Contratto prima della sua esecuzione, l’Organizzatore deve rimborsare al Socio CTS la quota di partecipazione che gli sia stata in precedenza versata relativa al servizio o a quella parte del servizio che è stato oggetto dell’annullamento.
Peraltro, qualora l’annullamento del Contratto dipenda da cause di forza maggiore (quali, ad esempio: guerre, epidemie, scioperi, motivi politici, sospensioni di nulla osta da parte delle competenti Autorità, ecc.) l’Operatore può trattenere il 5% della quota di partecipazione dei servizi annullati, a titolo di parziale rimborso spese, oltre le eventuali indennità che debbano essere versate dall’Operatore a corrispondenti, vettori, fornitori di servizi, ecc.
In caso di annullamento, totale o parziale, del Contratto in corso di esecuzione, l’Operatore prende tutte le iniziative necessarie nell’interesse del Socio CTS; in tal caso l’Operatore e il Socio CTS si indennizzano reciprocamente secondo equità.
L’Operatore può, senza indennità, a sua discrezione e in qualsiasi momento, anche durante l’esecuzione dei servizi, modificare il programma dei servizi e, comunque, sostituire i servizi stessi con altri di analoghe caratteristiche e qualità, nel caso in cui ciò si renda necessario per esigenze operative o per cause di forza maggiore.
13. ANNULLAMENTI E MODIFICAZIONI DEI PACCHETTI TURISTICI DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE
a) L’Organizzatore, senza indennità, può annullare, in tutto o in parte, prima o durante l’esecuzione, il pacchetto turistico, in ipotesi di cause di forza maggiore, escluso, comunque, l’eccesso di prenotazioni. L’annullamento deve essere immediatamente comunicato per iscritto al Socio CTS.
b) Altresì l’Organizzatore, senza indennità, può annullare, in tutto o in parte, il pacchetto turistico in caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, stabilito da esso Organizzatore; in tal caso il Socio CTS deve essere informato, in forma scritta, almeno venti giorni prima della data dell’inizio dei servizi, ovvero entro quel minor termine, indicato nel Contratto o nell’Opuscolo, che è stato fissato dall’Organizzatore tenendo conto di particolari esigenze operative e organizzative del pacchetto turistico.
c) In ambedue le ipotesi di annullamento del pacchetto turistico disciplinate nelle pregresse lettere a e b, il Socio CTS ha diritto unicamente alla restituzione della quota di partecipazione, nell’ammontare da lui versato; egli, infatti, non può vantare nei confronti dell’Organizzatore qualsivoglia altro diritto, né per risarcimento danni, né ad altro titolo, anche per rimborso spese.
d) Nel caso in cui prima dell’inizio del servizio l’Organizzatore -per qualsivoglia ragione, tranne che per colpa del Socio CTS e con esclusione delle cause di forza maggiore- si trovi nella necessità di modificare, in modo significativo, uno o più elementi del pacchetto, il Socio CTS deve essere immediatamente informato in forma scritta, con l’indicazione del tipo di modificazione propostogli e della eventuale e conseguente variazione della quota di partecipazione. Si deve considerare significativa, ai fini contrattuali, la revisione al rialzo della quota di partecipazione superiore al 10% di cui al precedente Articolo 9. Qualora non ritenga di accettare la proposta di modificazione formulatagli dall’Organizzatore, il Socio CTS deve, a pena di decadenza, comunicare all’Organizzatore di recedere, senza penalità, dal Contratto, entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto la proposta di modificazione.
e) Nelle ipotesi che, dopo l’inizio del servizio, l’Organizzatore non sia in grado di fornire (per qualsivoglia ragione, tranne che per colpa del Socio CTS e con esclusione delle cause di forza maggiore) una parte essenziale dei servizi del pacchetto turistico, lo stesso Organizzatore deve predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio. Qualora le soluzioni alternative comportino servizi di valore superiore rispetto a quelli previsti nel Contratto, l’Organizzatore non può richiedere al Socio CTS alcun supplemento di quota. Nel caso inverso, il Socio CTS deve essere rimborsato nei limiti della differenza di valore tra i servizi previsti in Contratto e quelli ricevuti, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Nel caso in cui l’Organizzatore non possa, ovvero non sia in grado di predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio, ovvero nel caso in cui il Socio CTS rifiuti, per validi e determinati motivi, le soluzioni alternative propostegli, l’Organizzatore, se ne ricorre la oggettiva necessità e sempre che sia materialmente possibile, mette a disposizione del Socio CTS un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di inizio del servizio, ovvero al luogo eventualmente convenuto. La differenza tra il valore dei servizi del pacchetto turistico e quello dei servizi fruiti fino al momento del rientro anticipato, deve essere rimborsata dall’Organizzatore al Socio CTS entro sette giorni lavorativi dal giorno del rientro e, comunque, nel più breve tempo possibile.
f) Nei casi di recesso del Socio CTS previsti nella pregressa lettera d), ovvero nel caso in cui il pacchetto turistico, prima dell’inizio del servizio, venga annullato dall’Organizzatore per qualsiasi motivo, tranne che per le ipotesi di cui alle pregresse lettere a) e b), ovvero per colpa del Socio CTS, questo ha diritto, in via alternativa, di fruire, senza alcun supplemento di quota, di un altro pacchetto turistico di qualità e di valore equivalente o superiore a quelli del pacchetto annullato, ovvero di fruire di un pacchetto turistico di qualità e valore inferiori unitamente alla restituzione della differenza, ovvero, ancora, di ricevere, in restituzione, la quota di partecipazione versata, entro sette giorni lavorativi dalla data del recesso o della comunicazione dell’annullamento del servizio. In ogni caso il Socio CTS ha diritto al risarcimento degli ulteriori e maggiori danni subiti.
14. MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO DI SERVIZI DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO DA PARTE DEL SOCIO CTS
Ogni richiesta di modificazione dei servizi di viaggio e di soggiorno che sia formulata dal Socio CTS prima dell’inizio dei servizi, deve essere considerata come annullamento del Contratto, salvo diverso accordo scritto delle Parti. Dopo la partenza, i servizi possono essere modificati, a richiesta del Socio CTS, solo in caso di espressa accettazione da parte dell’Operatore, il quale, in tale ipotesi, deve ricevere dal Socio CTS l’eventuale supplemento di quota, il rimborso delle spese sostenute per la modificazione, nonché il risarcimento degli eventuali danni conseguenti alla modificazione.
15. RECESSO DAL CONTRATTO DI SERVIZI DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO DA PARTE DEL SOCIO CTS
Oltre che nei casi disciplinati nel pregresso Art. n. 13 e in ogni altra ipotesi prevista dal Contratto e dalla Legge, il Socio CTS potrà recedere unilateralmente dal Contratto - mediante lettera raccomandata A/R ovvero con telegramma da inviare all’Operatore - allorquando tale diritto sia espressamente previsto a suo favore nella scheda tecnica del catalogo, del programma fuori catalogo, del viaggio su misura ovvero nelle condizioni di contratto del fornitore dei relativi servizi. In tale ipotesi al Socio CTS che avrà esercitato il diritto di recesso verranno addebitati oltre ai costi di gestione pratica, gli eventuali corrispettivi del recesso nella misura e con le modalità ivi previste.
Le quote d’iscrizione che siano state versate dal Socio CTS, non sono rimborsabili.
Il Socio CTS prende atto - agli effetti dell’Art. 32 del Codice del Turismo - che le regole innanzi indicate valgono anche in relazione ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dei locali commerciali o a distanza, e, che, dunque, ove il presente Contratto avesse ad oggetto pacchetti turistici, non sarà sussistente il diritto di recesso di cui agli Artt. nn. 64, 65, 66 e 67 del D.lgs. 6 Settembre 2005 n. 206, che, pertanto, non potrà essere esercitato.
16. OBBLIGHI DEL SOCIO CTS
a) Il Socio CTS è obbligato a:
· munirsi di passaporto o di altro documento equivalente che sia valido per la fruizione dei servizi in Contratto;
· munirsi degli eventuali visti di ingresso, di transito e di
soggiorno che siano necessari per la fruizione dei servizi in Contratto;
· sottoporsi alle vaccinazioni e a tutti gli altri eventuali
accertamenti sanitari, nonché munirsi delle relative certificazioni medico-sanitarie che siano richieste per la fruizione dei servizi stessi.
· provvedere, prima della partenza, a verificare l’aggiornamento delle informazioni generali fornitegli dall’Operatore presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la centrale operativa telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima della fruizione dei servizi. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza potrà essere imputata all’Organizzatore.
b) Altresì il Socio CTS, sia prima che durante la fruizione dei servizi, deve:
· attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni emanate dalle Autorità ovvero dall’Operatore stesso in relazione alla fruizione dei servizi;
· uniformare il proprio comportamento ai dati, alle notizie, alle informazioni e alle indicazioni fornitigli dall’Operatore;
· assumere comportamenti ispirati all’osservanza delle regole della prudenza e della diligenza.
In caso di inadempimento, il Socio CTS deve risarcire l’Operatore di tutti i danni da questo subiti.
17. CONTENUTO E MODALITA’ DEI SERVIZI
Il Socio CTS dà atto che i servizi, ivi comprese le modalità per la loro fruizione, indicati nel fronte del Contratto, sono esattamente quelli da lui richiesti.
18. SISTEMAZIONI IN ALBERGO O IN ALTRO TIPO DI ALLOGGIO
Le categorie e i livelli di comfort delle sistemazioni in albergo o in altro tipo di alloggio sono indicate nel Contratto ovvero nell’Opuscolo in cui i relativi servizi sono riportati e illustrati, tenendo conto della classificazione fatta dalle competenti Autorità dei Paesi dove devono essere fruiti i servizi.
In caso di assenza di classificazioni ufficiali, le categorie e i livelli di comfort delle sistemazioni sono stabiliti dall’Operatore in base a propri criteri di valutazione di idoneità all’accoglimento delle strutture di albergo e di alloggio.
Nel caso in cui i servizi d’albergo e di alloggio, fruiti dal Socio CTS, risultino essere di categoria e di comfort inferiori a quelli indicati in Contratto, il Socio CTS ha diritto solo e unicamente al rimborso del maggior importo versato rispetto a quanto effettivamente dovuto in base alla categoria e al comfort delle sistemazioni fruite.
19. SOSTITUZIONE DEI SERVIZI DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO, NONCHE’ DEI FORNITORI DA PARTE DELL’OPERATORE
L’Operatore, senza indennità, a sua discrezione e in qualsiasi momento, anche durante l’esecuzione, può sostituire i servizi in oggetto (costituiscono questi, o meno, un pacchetto turistico) ovvero i fornitori dei servizi stessi con altri di analoghe caratteristiche e qualità, qualora ciò si rendesse necessario per cause di forza maggiore, per esigenze operative o per altro ragionevole motivo.
20. MANCATO O INESATTO ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DELL’OPERATORE RELATIVE A SERVIZI DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO
In caso di mancato o di inesatto adempimento delle obbligazioni assunte col Contratto, l’Operatore è tenuto a risarcire al Socio CTS i danni da questo subiti, se non prova che il mancato o inesatto inadempimento non è a lui imputabile, essendo derivato, ad esempio, da fatti dello stesso Socio CTS, ovvero da fatti di terzi estranei al rapporto contrattuale, ovvero da cause di forza maggiore o da casi fortuiti, ovvero, ancora, da circostanze che l’Operatore, in base all’ordinaria diligenza, non poteva ragionevolmente prevedere, né evitare. Se il mancato o inesatto inadempimento dipende da fatti imputabili ai prestatori dei servizi di cui l’Operatore si avvale per la fornitura dei servizi, l’Operatore è tenuto al risarcimento dei danni sofferti dal Socio CTS, salvo il diritto di rivalersi nei confronti di detti prestatori di servizi.
21. IPOTESI, CONDIZIONI E LIMITI DEL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DAL SOCIO CTS
I danni alla persona e quelli diversi dai danni alla persona, subiti dal Socio CTS, sia a titolo contrattuale che a quello extracontrattuale, sono risarciti alle condizioni e nei limiti fissati dalle disposizioni delle Leggi vigenti in materia.
Al riguardo si ricordano, oltre agli Artt. nn. 43, 44, 45 e 46 del Codice del Turismo, le seguenti Convenzioni Internazionali:
· la Convenzione di Varsavia del 12 Ottobre 1929 e la Convenzione di Montreal del 28 Maggio 1999 sul trasporto aereo internazionale;
· la Convenzione di Berna del 25 Febbraio 1961 sul trasporto ferroviario;
· la Convenzione di Parigi del 17 Dicembre 1962 sulle responsabilità degli albergatori;
· la Convenzione di Bruxelles del 23 Aprile 1970 sul contratto di viaggio;
nonché:
· il Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 Ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, modificato, in adeguamento alla predetta Convenzione di Montreal, con il Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Maggio 2002;
· il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 Febbraio 2004, in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione o di ritardo prolungato del volo.
Con riferimento al trasporto aereo si ricorda, in via specifica, che i vettori aerei comunitari in forza del predetto Regolamento (CE) n. 2027/97 e quelli degli Stati che hanno ratificato, accettato, approvato o aderito alla Convenzione di Montreal, tra l’altro, sono responsabili:
· senza limiti finanziari in caso di lesioni o morte del passeggero; per i danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa 120.000,00 Euro) il vettore aereo può contestare la relativa richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile;
· sino a 4.150 DSP (equivalenti a circa 5.000,00 Euro) in caso di ritardo nel trasporto dei passeggeri;
· sino a 1.000 DSP (equivalenti a circa 1.200,00 Euro) in caso di ritardo nel trasporto, nonché in caso di distruzione, perdita o danno dei bagagli; il passeggero può beneficiare di un limite di responsabilità più elevato rilasciando, al più tardi al momento della registrazione, una dichiarazione speciale e versando, contestualmente, il relativo supplemento, salva l’ipotesi in cui il vettore aereo applichi volontariamente limiti di responsabilità più alti.
Il vettore aereo non comunitario ovvero appartenente a uno Stato che non abbia ratificato, accettato, approvato o aderito alla Convenzione di Montreal, può stabilire ipotesi e limiti di responsabilità diversi da quelli innanzi indicati; dovrà, peraltro, darne informazione in caso di trasporto da esso effettuato verso o dalla Comunità Europea o all’interno di questa.
L’Operatore, se richiesto, dà, in sintesi, notizie e informazioni circa le responsabilità dei vettori aerei con i quali esso collabora per i servizi in oggetto.
In materia di compensazione e di assistenza ai passeggeri in caso di mancato imbarco per overbooking, ovvero di cancellazione o di ritardo prolungato del volo, il Socio CTS (che, quale passeggero, sia in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea) ha, nei confronti del vettore aereo, i diritti (compensazioni pecuniarie, rimborsi, ovvero imbarchi su voli alternativi; servizi di assistenza e di sistemazione, nonché informazioni) stabiliti nel Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 11 Febbraio 2004.
22. SERVIZI DI ASSISTENZA E DI SOCCORSO
L’Operatore (nei limiti della diligenza professionale) appresta ogni utile rimedio per l’assistenza e il soccorso del Socio CTS durante il periodo di fruizione dei servizi, qualora ciò sia necessario per consentire al Socio CTS di continuare ad usufruire dei servizi.
Nell’ipotesi che l’intervento dell’Operatore sia imposto:
· da fatti imputabili al Socio CTS, questo deve risarcire l’Operatore di tutti i danni subiti, oltre a rimborsare allo stesso le spese sostenute per l’assistenza e il soccorso prestatigli;
· da casi fortuiti, da casi di forza maggiore, ovvero da fatti di terzi, il Socio CTS deve rimborsare all’Organizzatore le spese sostenute per l’assistenza e il soccorso prestatigli.
23. OBBLIGHI DEL SOCIO CTS IN RELAZIONE AL DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL’OPERATORE
Il Socio CTS deve fornire all’Operatore, con la dovuta tempestività, i documenti, le informazioni e, comunque, ogni elemento in suo possesso perché l’Operatore possa esercitare il diritto di surrogazione previsto dall’Art. 48 del Codice del Turismo.
24. CONTESTAZIONI E RECLAMI DEL SOCIO CTS
Durante il periodo di fruizione dei servizi il Socio CTS, deve contestare all’Operatore, per iscritto, con immediatezza e comunque senza ritardo, a pena di decadenza e anche ai fini di cui all’ Art. 1227 C.C., ogni inadempimento o inesatto adempimento dell’Operatore alle obbligazioni contrattuali, ivi comprese le difformità o i vizi dei servizi, affinché l’Operatore, anche per il tramite dei propri collaboratori e fornitori, sia in condizione di porvi tempestivo rimedio e, comunque, di adottare pronte ed eque soluzioni. Dopo il termine dei servizi, il Socio CTS deve, sempre a pena di decadenza ed entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza, rinnovare per iscritto la contestazione nella forma di reclamo, mediante l’invio all’Operatore di una lettera, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento.
25. BAGAGLI DEL SOCIO CTS
I bagagli del Socio CTS viaggiano esclusivamente a rischio e pericolo del Socio stesso.
26. ASSICURAZIONI
L’Operatore ha stipulato con la S.p.A. Filo Diretto Assicurazioni la Polizza assicurativa AMIERRECI n. 1505000642/C a garanzia dei propri obblighi verso il fruitore dei suoi servizi.
Prima dell’inizio dei servizi il Socio CTS può stipulare, secondo le condizioni fissate dalle Compagnie di Assicurazione prescelte, speciali polizze per le penalità e le spese conseguenti all’annullamento dei servizi, per le perdite di bagagli, per gli infortuni, per le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie, ecc.. I relativi premi non sono compresi nei prezzi o nelle quote di partecipazione; con riferimento a tali polizze, resta inteso e pattuito che il Socio CTS eserciterà i diritti nascenti dai contratti di assicurazione esclusivamente nei confronti delle Compagnie di assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle relative polizze.
27. FONDO NAZIONALE DI GARANZIA
Il Socio CTS prende atto che il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il Fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.
28. PROSTITUZIONE E PORNOGRAFIA MINORILE (COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1998 N. 269)
La Legge italiana punisce, con la pena della reclusione, i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
29. DATI E DOCUMENTI DEI SERVIZI
Tutti i dati, le indicazioni, le specificazioni, le informazioni dei servizi sono contenuti nel Contratto, nell’Opuscolo, ovvero in altri mezzi di comunicazione e divulgazione dell’Operatore.
I documenti dei servizi di viaggio e di soggiorno sono consegnati al Socio CTS unitamente ad una copia dell’Opuscolo nel caso in cui i servizi siano in questo riportati e illustrati.
I biglietti dei servizi di trasporto sono consegnati al Socio CTS, subito dopo la loro emissione o, comunque, appena possibile.
30. SERVIZI TURISTICI FORNITI DA ORGANIZZATORI DI VIAGGIO TERZI
Nelle vendite di pacchetti/servizi turistici realizzati da organizzatori di viaggio terzi la S.r.l. CTS VIAGGI agisce solo ed esclusivamente quale mero intermediario; la stessa risponde unicamente per le obbligazioni della detta sua attività di intermediario e, comunque, nei limiti delle leggi in materia (Legge 27 Dicembre 1977 n. 1084/1977 e Decreto Legislativo del 6 Settembre 2006 n, 206 c.d. Codice del Consumo) limitatamente alle norme degli intermediari/venditori nelle vendite di pacchetti/servizi turistici.
Il rapporto tra il socio CTS e l’Organizzatore di Viaggio Terzo indicato sul fronte è regolato dai cataloghi e opuscoli informativi dell’Organizzatore di Viaggio Terzo, dalle sue Condizioni Generali di Contratto, nonché dalle norme che regolano la figura dell’Organizzatore, di cui alla Legge n. 1084/77, Codice del Consumo e Convenzioni in materia di trasporto, in quanto applicabili ai servizi del pacchetto turistico.
In considerazione di detta sua estraneità ai servizi forniti, in nessun caso la S.r.l. CTS VIAGGI potrà essere tenuta a rispondere delle obbligazioni dell’Organizzatore di Viaggio Terzo.
Il Socio CTS dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di aver ricevuto copia della suddetta documentazione dell’Organizzatore di Viaggio Terzo, ivi comprese le relative Condizioni Generali di Contratto che dichiara di avere letto attentamente ed approvato specificatamente.
31. SERVIZI DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO DELLA BIGLIETTERIA AEREA LOW COST
I servizi di trasporto low cost sono scelti e indicati dal Socio CTS che delega la S.r.l. CTS VIAGGI all’effettuazione delle operazioni di prenotazione e di pagamento della relativa biglietteria. Gli stessi sono acquistati direttamente dal Socio CTS (per sé e per gli altri soci indicati sul fronte), il quale, pertanto, è edotto che i rapporti tra lui ed il vettore sono disciplinati solo ed esclusivamente dalle norme del vettore low cost stesso. La CTS VIAGGI, che per l’acquisto dei voli low cost in oggetto agisce solo ed esclusivamente a nome e per conto del Socio CTS indicato sul fronte, per tale attività di pagamento, non riceve nessun compenso; ma solo l’additional fee indicata sul fronte.
Il prezzo dei servizi low cost è corrisposto dal Socio CTS secondo i termini e le modalità indicate dal vettore low cost.
La documentazione (ivi compreso il biglietto elettronico), nonché ogni informazione e notizia sui servizi low cost acquistati dal Socio CTS sarà inviata dal vettore low cost allo stesso Socio CTS all’indirizzo email indicato sul fronte.
Il Socio CTS dichiara espressamente di essere a perfetta conoscenza delle condizioni fissate dal vettore low cost per averle lo stesso apprese compiutamente prima del conferimento del presente incarico alla CTS VIAGGI.
32. ESONERO DI RESPONSABILITA’ DELLA CTS VIAGGI PER L’ESECUZIONE DEI TRASPORTI LOW COST
La S.r.l. CTS VIAGGI (che, in relazione all’acquisto dei servizi low cost, avrà svolto a nome e per conto del Socio CTS l’attività da questo richiestole) non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile, considerata la sua totale estraneità ai servizi low cost in oggetto, di qualsiasi accadimento (rinvio, ritardo, overbooking, ecc) che comunque incida sull’esecuzione di detti servizi low cost.
33. OBBLIGHI FISCALI
Ai fini dell’adempimento degli obblighi di comunicazione telematica introdotti dall’articolo 21 del D.L. 31 Maggio 2010 N. 78 (convertito con modificazioni dalla Legge 30 Luglio 2010 n. 122) dovranno essere espressamente indicati nel contratto i nominativi (e le generalità complete anche di codice fiscale) di tutti i soci CTS (anche, nel caso di mandato o delega, dei mandanti o rappresentati) ai quali verranno erogati i servizi acquistati e nei cui confronti verranno emesse le relative fatturazioni.
Io sottoscritto, Socio CTS, dichiaro di essere stato edotto e di accettare che, salve le ipotesi espressamente disciplinate nei pregressi Artt. nn. 30, 31 e 32, il presente Contratto:
a) s’intenderà concluso: · nell’ipotesi che fossero stati da me richiesti solo servizi di trasporto, nel momento in cui l’Operatore, verificata la disponibilità dei posti da me richiesti, emetterà la relativa biglietteria; · nel caso, invece, in cui fossero stati da me richiesti servizi di viaggio e di soggiorno, nel momento dell’accettazione della mia richiesta da parte dell’Operatore;
b) sarà disciplinato dai patti contenuti nel presente Contratto, in particolare dalle Condizioni Generali, stampate qui sopra e nell’Opuscolo indicato nel fronte.
Inoltre do atto che i servizi, ivi comprese le modalità di fruizione, indicati nel fronte, sono esattamente quelli da me richiesti, dichiaro di aver ricevuto una copia del predetto Opuscolo e dichiaro che mi sono state fornite tutte le informazioni relative ai servizi. Nelle ipotesi, invece, previste:
· nell’Art. 30 del presente contratto (Servizi Turistici forniti da Organizzatori di Viaggio Terzi) dichiaro di essere stato edotto e di essere a piena conoscenza che la S.r.l. CTS VIAGGI agisce solo ed esclusivamente quale intermediario e che il rapporto tra me e il Tour Operator Terzo è regolato dai cataloghi e opuscoli informativi di detto Organizzatore di Viaggio Terzo, dalle sue Condizioni Generali di Contratto nonché dalle norme vigenti in materia. Con la sottoscrizione del presente contratto do, inoltre, atto di aver ricevuto copia di detti cataloghi e opuscoli informativi nonché delle Condizioni Generali di Contratto del Tour Operator Terzo che dichiaro di aver letto attentamente ed approvato specificamente per iscritto;
· negli Artt. nn. 31 e 32 del presente contratto (Biglietteria aerea low cost) dichiaro di aver personalmente scelto e indicato alla S.r.l. CTS VIAGGI i servizi low cost indicati sul fronte nonché di aver delegato la S.r.l. CTS VIAGGI all’effettuazione a mio nome e per mio conto, delle operazioni di prenotazione e di pagamento degli stessi.
Dichiaro, pertanto, di essere a piena conoscenza che la S.r.l. CTS VIAGGI è del tutto estranea al rapporto instauratosi (tra me e il vettore low cost da me indicato) a seguito dell’esecuzione delle suddette operazioni di prenotazione e di pagamento.
Scarica la versione stampabile delle condizioni generali di contratto.
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